COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO

PROVINCIA DI PESCARA


PIANO REGOLATORE GENERALE

L.U.R. 18/1983 ART. 9






VARIANTE PARZIALE ALLE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Adottato con Del. di C.C. n. 36 del 25/10/2007

Approvato con Del. di C.C. n. 36 del 27/11/2008




















SINDACO ANTONIO REDOLFI

ASSESSORE ALL’URBANISTICA ANTONINO NARDONE

SEGRETARIO COMUNALE ADRIANO D’ARCANGELO

RESPONSABILE U.T.C. ARCH. GIUSEPPE SPOLETI



A cura dell’Arch. PIERO FERRETTI



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI





CAPITOLO I - GENERALITÀ



Art. 1 - Campo di applicazione del PRG


Ai sensi della L. 17/8/1942 n. 1150 e successive modificazioni, della L.28/1/1977 n. 10 e della L. R. 12/4/1983 n. 18, e successive modificazioni, la disciplina urbanistico edilizia dell’intero territorio comunale di Cappelle sul Tavo viene regolata secondo le disposizioni delle presenti norme tecniche e degli elaborati grafici di cui al successivo art. 2.


Le norme e gli elaborati grafici del PRG prevalgono su ogni altra disposizione regolamentare comunale.



Art. 2 – Elaborati del PRG


Il PRG di Cappelle sul Tavo è costituito dai seguenti testi:

- Relazione Illustrativa

- Norme Tecniche di Attuazione (NTA),


e dai seguenti elaborati grafici:


  1. LA DIMENSIONE TERRITORIALE


TAV.

A.1

Scala: 1:25.000

Inquadramento territoriale

TAV.

A.2

Scala: 1:10.000

Vincoli sovraordinati

TAV.

A.3

Scala 1:10.000

Mappe Ambientali





  1. LA DIMENSIONE LOCALE


TAV.

B.1

Scala 1:5.000

Stato di fatto, delimitazione dei centri abitati

TAV.

B.2

Scala: 1:2.000

Struttura insediativa comunale

TAV.

B.3

Scala 1:1.000

Struttura insediativa del centro storico

TAV.

B.4

Scala 1:5.000

Grado di urbanizzazione

TAV.

B.5

Scala 1:5.000

Carta dell'uso del suolo e delle emergenze naturali





  1. IL PROGETTO


TAV.

C.1

Scala 1:10.000

Schema strutturale

TAV.

C.2

Scala 1: 5.000

Zonizzazione generale e vincoli

TAV.

C.3a

Scala 1: 2.000

Zonizzazione

TAV.

C.3b

Scala 1: 2.000

Zonizzazione

TAV.

C.4

Scala 1: 1.000

Zonizzazione Centro Storico

TAV.

C.5

Scala 1: 1000/500

Scheda - Progetto: Articolazione del centro urbano

TAV.

C.6

Scala 1: 1000/500

Scheda - Progetto: Testata vestina a mare

TAV.

C.7

Scala 1: 100

Abaco delle soluzioni tipo





  1. ALLEGATI


ALL..

1


Studio geologico

ALL.

2


Trasparenza Amministrativa





Art. 3 - Applicazione del P.R.G.


Ai sensi delle Leggi 17/08/1942 n. 1150 e 28/01/1977 n. 10, ogni attività che comporta trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio comunale deve osservare le disposizioni del presente P.R.G.


In caso di mancata rispondenza tra normativa tecnica ed elaborati grafici, prevale la norma scritta; in caso di mancata rispondenza fra elaborati grafici prevale quello a scala con minor denominatore.


Gli edifici e gli altri manufatti esistenti all’atto di adozione del Piano, in contrasto con le destinazioni di zona e/o con i parametri urbanistici ed edilizi del Piano, possono subire trasformazioni e modifiche solo per essere adeguati alle nuove prescrizioni.


Dato che la cartografia di piano è stata costruita sulla base della sovrapposizione della rappresentazione fotogrammetrica e di quella catastale, ed in considerazione del fatto che le due cartografie non sono sempre perfettamente coincidenti, ne consegue che la cartografia di piano può presentare alcuni discostamenti rispetto alla situazione di fatto. Pertanto in sede di presentazione degli strumenti attuativi o della richiesta di provvedimenti autorizzativi per la realizzazione delle trasformazioni consentite dal Piano, eventuali lievi differenze planimetriche che si dovessero riscontrare, se adeguatamente documentate, non sono considerate varianti al piano.







































CAPITOLO II – PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI



Art. 4 - Definizioni, indici e termini specifici


Ai fini dell’edificazione e dell’urbanizzazione del territorio comunale, le presenti norme utilizzano le seguenti definizioni:


St = Superficie territoriale

La superficie territoriale rappresenta l’area complessiva impegnata dall’insediamento ed è formata dalla somma della superficie fondiaria (Sf), di quella destinata alle opere di urbanizzazione (primaria, secondaria e generale), nonché di eventuali altre superfici non edificabili (spazi verdi non attrezzati, aree vincolate, ecc.) comprese nell’area medesima.


Sf = Superficie fondiaria

La superficie fondiaria rappresenta la somma delle superfici dei lotti, comparti e zone destinate all’edificazione, escluse quelle destinate alle opere di urbanizzazione


UP = opere di urbanizzazione primaria

Conformemente all’art. 2 lett. A) della L.R. 98/89 sono opere di urbanizzazione primaria:


US = opere di urbanizzazione secondaria

Conformemente all’art. 2 lett. B) della L.R. 98/89 sono opere di urbanizzazione secondaria:


Sm = Superficie del lotto minimo di intervento

Esprime la superficie minima richiesta dalle norme delle diverse zone per gli interventi sia preventivi che diretti.


It = Indice di fabbricabilità territoriale

Esprime il rapporto (mc./mq.) tra il volume edificato o edificabile (Ve) e la superficie territoriale (St).


If = Indice di fabbricabilità fondiaria

Esprime il rapporto (mc./mq.) tra il volume massimo lordo edificato o edificabile (Ve) per ogni mq. di superficie fondiaria (Sf ).


Ut = Indice di utilizzazione territoriale

Esprime il rapporto (mq./mq.) tra la Superficie edificata o edificabile (Se) e la superficie territoriale (St).


Uf = Indice di utilizzazione fondiaria

Esprime il rapporto (mq./mq.) tra la superficie edificata o edificabile (Se) e la superficie fondiaria (Sf).


Se = superficie edificata o edificabile

È la somma delle superfici lorde di tutti i piani, fuori ed entro terra, ad esclusione di:

In applicazione L.R. 22/2002, al fine di agevolare l’attuazione delle norme sul risparmio energetico e di migliorare la qualità degli edifici, le strutture perimetrali portanti e non, nonché i tamponamenti orizzontali ed i solai intermedi che comportino spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori a cm. 30,00 non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i cm. 30,00 fino ad un massimo di ulteriori cm. 25,00 per gli elementi verticali e di copertura e di cm. 15,00 per quelli orizzontali intermedi in quanto il maggiore spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica e di inerzia termica.

Criteri di computo di cui al comma precedente valgono anche per le altezze massime, per le distanze dai confini, fra gli edifici e dalle strade, fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione nazionale.

Per l’applicazione dei commi precedenti il progettista dovrà allegare alla domanda di titolo abilitativo la relazione tecnica di cui all’art. 4 del DM 27/07/2005.


Su = Superficie utile abitabile

Equivale alla somma delle superfici di pavimento degli alloggi, delle superfici degli ambienti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, delle superfici relative agli accessori nella entità del 60%, misurate al netto dei muri, pilastri, tramezzi, sguinci, vani porta e finestra, scale interne, logge e balconi. La superficie utile così definita serve per determinare gli oneri concessori relativi alle specifiche destinazioni d’uso, da corrispondersi in sede di rilascio della concessione edilizia, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 10/1977 e della disciplina regionale di applicazione.


Snr = Superficie utile non residenziale

Nell’edilizia abitativa la superficie non residenziale è costituita dalla somma delle superfici destinate a servizi ed accessori, misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi , sguinci, vani porta e finestra.

Sono considerati servizi accessori:

La superficie utile di servizi ed accessori concorre, nei modi sopra definiti, alla determinazione della superficie utile abitabile.


Sc = Superficie coperta

Esprime la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le superfici lorde dell'edificio, comprensive di porticati, vani scale, vani ascensore, volumi aggettanti e tettoie, pensiline, logge e balconi e scale a giorno con aggetti lineari superiori a m. 1,50.


Sp = Superficie permeabile

È il valore percentuale, rispetto alla superficie del lotto da cui è stata sottratta la Sc, con caratteri di permeabilità naturale in modo profondo ovvero terreno vegetale o pavimentazioni che consentono alle acque di raggiungere naturalmente le falde acquifere. Non sono computabili quali Sp le aree sovrastanti i piani interrati.


Da = Densità arborea

Indica il numero di alberi di alto fusto da mettere a dimora per ogni metro quadrato di superficie di riferimento come specificate dalle presenti norme.


Q = Rapporto di copertura

Rappresenta il rapporto, misurato in percentuale, tra la superficie coperta (Sc) e la superficie del lotto (Sf).


Si = Area di inviluppo

E’ la superficie ottenuta dall’intersezione delle linee perimetrali più esterne delimitanti l’area occupata dalla costruzione (area risultante dai fili fissi). Serve per posizionare l’edificio entro i limiti di distanza di Piano.


Ai = Area insediabile

Corrisponde all’area di inviluppo ampliata, nel suo perimetro, per una larghezza di m. 1,00. Consente la più idonea dislocazione dell’edificio in corso d’opera, senza la necessità di varianti di ubicazione, fatte salve le distanze dai confini e dai fabbricati.


H = Altezza del fabbricato

Media delle altezze delle varie fronti, determinate come al punto successivo. Nelle costruzioni in terreni in pendio tale indice non deve comunque superare l'altezza massima definita nelle norme di zona di un valore superiore al 10%.


Hf = Altezza delle fronti

L'altezza delle fronti è data dalla differenza tra la quota della linea di terra intesa, quale piano stradale o sistemazione definitiva del terreno, ed una delle seguenti quote:

Nelle costruzioni situate su terreno in pendio

Nella determinazione delle altezze non si considerano le altezze stesse in corrispondenza degli accessi ai garages e di eventuali scale di collegamento con i piani soprastanti qualora


In ogni caso il piano di utilizzo esterno del terreno nelle sistemazioni di progetto non può modificare la quota generale preesistente per più di m. 1,50, fatte salve scale, rampe e percorsi di accesso ai garages.

Qualora la quota di pavimento del piano interrato assuma, a valle del pendio, dimensione maggiore a m. 3,00 rispetto all’andamento naturale del suolo, l’altezza massima va misurata a partire dalla quota del piano del pavimento interrato. La massima altezza di sbancamento non può comunque superare m. 5,40, misurata alla parte a monte del pendio.

Nei prospetti a valle, non si considera l’altezza di corpi arretrati rispetto al piano di facciata dell’edificio solo nel caso in cui tale arretramento sia uguale o maggiore di m. 4,00 e compreso in un angolo di 35° misurato a partire dalla linea di intersezione fra pavimento e piano di facciata.

Dalla misura dell’altezza Hf restano esclusi i volumi e gli altri manufatti ad uso prettamente tecnologico.


Ve = Volume edificato o edificabile

Si determina mediante la somma dei prodotti delle superfici edificabili (Se) di ogni piano, per le relative altezze lorde, misurate da pavimento a pavimento o da pavimento all’estradosso del solaio sovrastante, tranne che per l’ultimo piano in cui si considera l’intradosso dell’ultimo piano abitabile.


Dc = Distanza dai confini

E' la minima distanza tra un qualsiasi punto del perimetro di ingombro della superficie coperta (Sc) e la linea di confine. Per sporgenze superiori a m. 1,50 la distanza deve essere maggiorata della eccedenza stessa.


Ds = Distanze dalle strade

E' la minima distanza, sul piano orizzontale, tra un qualsiasi punto del perimetro di ingombro della Superficie coperta (Sc) e la più vicina delle seguenti linee:


Df = Distanza dai fabbricati

E' la minima distanza, sul piano orizzontale, tra pareti antistanti i fabbricati misurata nei punti di massima sporgenza della superficie coperta (Sc). Per sporgenze superiori a m. 1,50 la distanza deve essere maggiorata della eccedenza stessa.


S = Sagoma dell’edificio

E’ la figura solida delimitata dagli spigoli verticali, orizzontali ed inclinati, che contengono tutte le superfici esterne dell’edificio stesso ad esclusione dei balconi, delle pensiline a sbalzo, degli spioventi e degli elementi che costituiscono semplici motivi architettonici.


Dif = Densità insediativa fondiaria

Esprime il rapporto tra il numero delle persone insediate (abitanti, addetti o altre) e la superficie fondiaria dell'insediamento (Sf). Nel caso di zone residenziali, quando non sia noto il numero effettivo di persone insediate, questo si desume convenzionalmente dalla Superficie edificata o edificabile (Se), sulla base del parametro di 30 mq/ab, ovvero, in mancanza del volume edificato o edificabile (Ve), sulla base del parametro 100 mc/ab.


Dit = Densità insediativa territoriale

Esprime il rapporto tra il numero delle persone insediate (abitanti, addetti o altre) e la superficie territoriale dell'insediamento. Nel caso di zone residenziali, quando non sia noto il numero effettivo di persone insediate, questo si desume convenzionalmente dalla Superficie edificata o edificabile (Se), sulla base del parametro di 30 mq/ab, ovvero, in mancanza del volume edificato o edificabile (Ve), sulla base del parametro 100 mc/ab.





Termini specifici


Ecologia = per "ecologia" si intende una porzione di territorio nella quale i caratteri fisici sono posti in relazione ad un insieme vasto di pratiche, di risorse e di problemi che riguardano, il produrre, il muoversi e lo svago. Essa costituisce lo strumento attraverso cui per specifiche parti il PTCP articola le proprie previsioni.


Principio insediativo = Per "principio insediativo" si intende il modo nel quale edifici, manufatti, spazi aperti si dispongono e compongono nel territorio secondo determinati orientamenti, rapporti con l'orografia e con la geometria delle divisioni parcellari e dei tracciati.


Progetto di suolo = Per "progetto di suolo" si intende l'insieme di opere ed interventi che modificano lo stato e i caratteri del suolo calpestabile pubblico e d'uso pubblico e ne ridefiniscono il disegno e gli usi. Gli interventi previsti dal progetto di suolo consistono nella sistemazione delle aree non edificate attraverso opere di piantumazione, pavimentazione, trattamento del terreno. Essi comprendono la costruzione di infrastrutture, impianti ed attrezzature in supeficie ed in profondità.


Schema direttore = Per "schema direttore" si intende un insieme di indicazioni e prescrizioni riguardanti, in primo luogo, il progetto di suolo ma anche gli usi ed i caratteri di un'area estesa eventualmente appartenente a differenti sistemi e subsistemi ed interessata da programmi di trasformazione legati da unitarietà tematica.


Sistema = Per "sistema" si intende un insieme di porzioni del territorio provinciale comprendente spazi aperti ed edificati dotati da una comune identità e tra loro integrati, per i quali sono indicati obiettivi specifici in termini di ruolo e prestazioni e nei quali sono ospitati, in modo prevalente, determinate funzioni.



Art. 5 - Applicazione dei parametri urbanistici ed edilizi


Gli indici di fabbricabilità territoriale e di utilizzazione territoriale si applicano in tutti i casi in cui le presenti Norme Tecniche prevedano interventi a mezzo di piani attuativi o nel caso in cui siano introdotti come elementi di verifica delle capacità insediative globali del Piano.


Negli strumenti urbanistici attuativi, il volume e la superficie utile edificabile complessiva, derivanti dall’applicazione dell’indice di fabbricabilità fondiaria non dovranno essere comunque superiori al volume e alla superficie utile risultanti dall’applicazione dell’indice di fabbricabilità territoriale e di utilizzazione territoriale d’intervento.


Gli indici di fabbricabilità fondiaria e di utilizzazione fondiaria si applicano per l’edificazione nei singoli lotti, nei casi di intervento edilizio diretto, o sulla base delle previsioni degli strumenti urbanistici attuativi vigenti. Per quanto attiene alle modalità di applicazione dei parametri edilizi si rinvia alle specifiche norme del Regolamento Edilizio Comunale.



Art. 6 – Interventi sul patrimonio edilizio ed urbanistico


Gli interventi sul patrimonio edilizio ed urbanistico esistente sono specificati nel modo seguente:


a) Manutenzione ordinaria.

Sono definite come tali, ai sensi dell’art.30 della L.R.18.04.1983, n.°18 e fermo restando le disposizioni e le competenze di cui al DL 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche, le trasformazioni che consistono nelle opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti quali, a titolo esemplificativo:

Ove il complesso di opere di manutenzione ordinaria da eseguirsi abbia carattere di sistematicità, la trasformazione è da classificarsi di manutenzione straordinaria.


b) Manutenzione straordinaria.

Sono definite come manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art.30 della L.R. 18/83 e fermo restando le disposizioni e le competenze di cui al DL 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche, le trasformazioni consistenti in opere e modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti, anche strutturali, fatiscenti o collabenti, degli edifici, nonché consistenti in opere e modifiche per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre ché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, che non comportino modifiche delle destinazioni d’uso e non creino aumento delle superfici e dei volumi.

Per gli edifici industriali ed artigianali costituiscono interventi di straordinaria manutenzione anche le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti e quelle finalizzate all’adeguamento tecnologico senza aumento di carico urbanistico, ove non costituiscano opere interne o di ordinaria manutenzione.

Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria a titolo esemplificativo:

Ove il complesso di opere di manutenzione straordinaria da eseguirsi abbia carattere di

sistematicità la trasformazione rientra, secondo i casi, nelle categorie del restauro conservativo, del risanamento igienico ed edilizio o della ristrutturazione edilizia.

c) Restauro conservativo.

Ai sensi dell’art.30 della L.R.18/83 e fermo restando le disposizioni e le competenze di cui al DL 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche, si definiscono interventi di restauro e risanamento conservativo le trasformazioni edilizie rivolte a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.

Tale trasformazione prevede la valorizzazione degli aspetti architettonici per quanto concerne il ripristino dei valori originali mediante:

Il restauro e risanamento conservativo è eseguibile sulla generalità del patrimonio edilizio esistente. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo che riguardano immobili vincolati o tutelati, sono ammissibili solo previa autorizzazione o nulla-osta dell’Ente titolare del vincolo.


d) Risanamento igienico edilizio

Sono definite come tali, ai sensi dell’art.30 della L.R.18.04.1983, n.°18 e fermo restando le disposizioni e le competenze di cui al DL 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche, le trasformazioni occorrenti per adeguare il fabbricato agli standard igienici ed edilizi correnti, conservando la organizzazione tipologica, la superficie utile, il volume, le facciate principali e le relative aperture. Per facciate principali si intendono quelle prospettanti su pubbliche vie o su spazi pubblici, con esclusione di quelli su corsi e spazi interni anche se comuni a più proprietà.

Sono considerati interventi di risanamento igienico edilizio a titolo esemplificativo:


e) Ristrutturazione edilizia.

Si definiscono interventi di ristrutturazione edilizia, Ai sensi dell’art.30 della L.R.18/83 e fermo restando le disposizioni e le competenze di cui al DL 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, comunque senza incremento della volumetria complessiva del fabbricato.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, nonché la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi o impianti.

L’intervento di ristrutturazione edilizia non può portare ad una sagoma fondamentale dell’edificio, eccedente quella preesistente, può però prevedere variazioni all’andamento delle coperture, a partire sia dalle linee di gronda che dalla linea di colmo, previa verifica e rispetto di tutti i parametri edilizi ed urbanistici previsti dagli strumenti urbanistici in vigore per la zona in cui ricade l’intervento.

Sono pertanto da considerarsi interventi di ristrutturazione edilizia quelli che prevedono:

In caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio, sono ricompresi nelle opere di ristrutturazione edilizia tutti gli interventi comportanti una sagoma rientrante in quella dell’edificio preesistente, ad esempio la mancata ricostruzione di un piano dell’edificio, la creazione di una corte all’interno della sagoma fondamentale purché non eccedenti rispetto alla sagoma preesistente.

Nel caso di ristrutturazione edilizia parziale sono consentiti tutti gli interventi sopra enunciati ad esclusione della demolizione e ricostruzione completa dell’edificio.


f) Ampliamento

Si definiscono interventi di ampliamento quelli che prevedono l'aggiunta di nuovi volumi a quelli esistenti e comportano un aumento della superficie di pavimento, netta e lorda, dell'edificio.

L'ampliamento può comportare: ampliamenti in altezza (sopralzi), ampliamenti in aderenza realizzazione di manufatti edilizi strettamente complementari a quello principale.


g) Demolizione.

Gli interventi di demolizione, con o senza ricostruzione, possono avere per oggetto edifici o parti di essi. L’intervento di demolizione e ricostruzione, al fine di reintegrare un tessuto edilizio da conservare, in assenza di eventuali piani attuativi, è assoggettato a particolari prescrizioni morfologiche, ricavate anche dall’analisi del tessuto circostante, relative alle caratteristiche tipologiche, all’area di sedime, all’altezza, ai rapporti con gli spazi pubblici circostanti, agli allineamenti ed alle distanze da osservare.


h) Cambiamento di destinazione d'uso

L’intervento consiste nel mutamento degli usi, connesso o meno ad interventi con trasformazioni fisiche degli immobili, ritenuti compatibili dal P.R.G. per specifici ambiti territoriali e zone e sottozone omogenee o per singoli edifici.

La destinazione d’uso di un immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dai provvedimenti autorizzativi e, in assenza o indeterminazione di tali atti, dalla classificazione catastale o da altri documenti probanti. Per tali interventi si rinvia al Titolo I, Capo V, sez. IV, del R.E.C.


i) Nuova edificazione

Sono gli interventi che interessano le aree non edificate al momento di adozione del Piano o nelle quali si prevede la demolizione e ricostruzione dell'edificio di diversa conformazione o in differente collocazione nel lotto di pertinenza.

La realizzazione degli edifici dovrà avvenire secondo le prescrizioni specifiche desumibili dalle norme di zona del Piano.

Il nuovo intervento comporta:



l) Ristrutturazione urbanistica

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli volti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico – edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della sede stradale.

E’ comunque fatta salva l’applicazione della disciplina vigente sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica possono comportare:


m) Progetto di suolo

Tali interventi riguardano la salvaguardia dei caratteri fondamentali dell'ambiente e del paesaggio.

In tutti gli interventi che investono ampie superfici di territorio dovranno essere adottati criteri di realizzazione volti a ridurre al minimo le superfici impermeabili, favorendo l'infiltrazione delle acque meteoriche.

Tutti gli interventi di impianto vegetazionale dovranno essere strutturati (tipologia delle specie e caratteristiche dell'impianto) in modo da consentire una corretta regimazione delle acque superficiali. Tutti gli interventi di impianto artificiale devono essere progettati con lo scopo di minimizzare l'effetto della impermeabilizzazione mediante l'impiego di materiali che permettano la percolazione delle acque o quantomeno la ritenzione temporanea delle stesse.

I criteri del progetto di suolo, di cui al Titolo IX del PTCP, a cui adeguare gli interventi di trasformazione, sono specificati al Titolo IV – Il Sistema ambientale, Capitolo I – Il sistema del verde, art. 45 – Obiettivi generali, indirizzi specifici e prescrizioni, sottotitolo Linee di indirizzo e prescrizioni di cui alle presenti norme.










































CAPITOLO III - MODALITÀ DI ATTUAZIONE



Art. - 7 Modalità di attuazione


Il PRG si attua mediante intervento edilizio diretto ovvero mediante strumenti urbanistici attuativi.


Gli interventi diretti sono attuati mediante:


Gli strumenti attuativi sono i seguenti:



Art. 8 - Intervento diretto


In tale categoria di intervento si presentano i seguenti casi:


  1. Denuncia di inizio attività

Nei casi previsti al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive integrazioni e modifiche.


  1. Permesso di costruire

Nelle zone nelle quali non è richiesto l’intervento urbanistico preventivo, ma è previsto l’intervento edilizio diretto, l’edificazione dei singoli lotti è consentita, sulla base del rilascio del permesso di costruire, previa realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi allacciamenti.


Gli asservimenti di aree ai fini dell’edificazione, le eventuali cessioni gratuite di aree e la eventuale esecuzione o adeguamento di opere di urbanizzazione a carico del richiedente, sono disciplinati da atto d’obbligo, alla cui stipula è subordinato il rilascio del permesso di costruire.


c) Progetti urbanistici esecutivi (P.U.E.)

In particolari situazioni di degrado urbanistico o edilizio o in cui si richiede il coordinamento fra spazi pubblici e privati, al fine di superare il negativo stato di fatto, o in attuazione degli interventi di cui alle schede progetto in zona C3, nonché al fine di una più equa ripartizione degli oneri e dei benefici fra i soggetti interessati, i proprietari delle aree e/o degli immobili possono presentare un Progetto Urbanistico Esecutivo (P.U.E.) che preveda il ridisegno complessivo della zona di intervento, consentendo il miglioramento generale delle condizioni ambientali, nel rispetto delle eventuali presenze architettoniche di carattere storico testimoniali, o possono avanzare proposte in attuazione delle indicazione della scheda progetto.


I PUE, non costituiscono strumenti attuativi ma progetti edilizi unitari convenzionati; essi sono sottoposti alle procedure di approvazione dei piani attuativi limitatamente all’acquisizione del parere della Commissione Edilizia e alla sottoscrizione di della relativa Convenzione. L’iter di approvazione del PUE si conclude con il rilascio di un unico permesso di costruire, fermo restando la possibilità dei richiedenti di articolare nel tempo, nel rispetto dei termini di legge, l’inizio dei lavori per la realizzazione dei singoli edifici in esso compresi.


I Progetti Urbanistici Esecutivi individuati in cartografia vanno intesi quali comprensori di attuazione convenzionata. Essi devono rispettare le destinazioni di zona indicate dal P.R.G. con l’avvertenza che all’interno delle aree destinate all’edificazione privata, oltre alle aree fondiarie che saranno direttamente utilizzate per tale edificazione, dovranno essere previsti anche la viabilità privata, nonché la viabilità pubblica, i servizi, il verde e gli spazi necessari per il rispetto degli standard urbanistici.


Il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato alla cessione gratuita al Comune di tutte le aree, interne al comprensorio, aventi destinazioni pubbliche, da parte del proprietario o dei proprietari dell’intera superficie del comprensorio stesso, eventualmente riuniti in consorzio.


L’attuazione del PUE è subordinata alla realizzazione da parte dei concessionari delle opere di urbanizzazione primaria, comprensive di allacci alle reti, con possibile scomputo degli oneri concessori di cui alla Legge 10/1977.


L’edificabilità totale prevista dal PRG deve ritenersi attribuita all’intera superficie, a prescindere dalla destinazione di Piano, secondo quanto specificato nelle norme di zona.


L’eventuale edificabilità derivante dalla conservazione o ricostruzione di cubature e/o superfici utili preesistenti, è attribuita ai proprietari delle aree sulle quali tali cubature insistono.


I PUE devono avere gli stessi contenuti previsti nell’art. 23 (P.d.L.) della L.U.R., alle lettere da a) ad n), essi possono attuarsi anche con il ricorso al comparto di attuazione di cui all’art. 26 della L.U.R.


Sono escluse dalla partecipazione al comprensorio le aree occupate da acquedotti, canali e simili limitative alla realizzazione degli interventi.


In fase di attuazione del PRG, su richiesta dei proprietari rappresentati, in base all’imponibile catastale, la maggioranza assoluta del valore dell’intero comprensorio, la Giunta Comunale può autorizzarne la suddivisione in più ambiti, sub comprensori, a condizione che per essi siano previste una razionale organizzazione del tessuto edilizio ed urbanistico e cubature, superfici utili ed aree con destinazioni pubbliche proporzionali alle rispettive superfici territoriali.


La Convenzione disciplinante i rapporti tra Comune e i proprietari, eventualmente riuniti in consorzio, deve essere redatta in forma di atto pubblico.


Negli ambiti individuati dal P.R.G. per tale tipo di intervento, nelle more di formazione del progetto unitario, sono consentiti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria.



Art. 9 - Permesso di costruire in deroga


I poteri previsti dall’art. 41 quater della L. 12/08/42 n. 1150 nel testo vigente, sono esercitate dal Sindaco con le procedure e nei limiti stabiliti all’art. 64 della L.U.R. 18/83; essi pertanto possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico. L'autorizzazione è accordata dal Sindaco subordinatamente ai nulla osta previsti dalla L.U.R., previa deliberazione del Consiglio Comunale e parere della Commissione Edilizia.

Con deliberazione del Consiglio Comunale, alla luce di attenta valutazione dell’impatto urbanistico ambientale indotto e nel rispetto delle normative nazionali e regionali di settore, sono parzialmente derogabili le destinazioni d’uso definite per le zone residenziali di cui all'art. 17, secondo comma, delle presenti NTA..



Art. 10 – Intervento urbanistico preventivo


L’intervento urbanistico preventivo si attua sulle seguenti modalità:


  1. Piani attuativi


I contenuti ed i procedimenti di formazione dei piani attuativi (Piano Particolareggiato, Piano per l’edilizia economica e popolare, Piano di recupero, Piano per gli insediamenti produttivi, definiti all’art 18 della L.U.R. 18/83 e Piano di Lottizzazione di cui all’art. 23 della medesima legge) sono quelli indicati agli artt. 19, 20. 21, 24, 25, 27, della L.U.R. nel testo in vigore.


Gli ambiti sottoposti a Piano di Lottizzazione di iniziativa privata devono essere presentati all’Amministrazione Comunale entro tre anni dall’approvazione del PRG. Decorso inutilmente tale termine, l’Amministrazione Comunale può dare attuazione, senza altro adempimento, ad un Piano attuativo di iniziativa pubblica.


Gli ambiti sottoposti a Piano di attuazione di iniziativa pubblica devono essere adottati entro cinque anni dall'approvazione del P.R.G.. Decorso inutilmente tale termine, i privati possono proporre P.d.L. di propria iniziativa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale valutare ed approvare eventuali piani attuativi proposti da privati prima della scadenza richiamata.


Le zone destinate alla viabilità pubblica inserite nei perimetri dei piani attuativi, qualora si determini la necessità di una sollecita realizzazione delle infrastrutture indipendentemente dai tempi di redazione degli strumenti attuativi, possono essere estrapolati dai piani stessi senza che ciò determini variante al P.R.G. Di conseguenza, le superfici sottratte non saranno computate nella superficie territoriale del Piano, ovvero potranno essere computate previo pagamento di tutti i costi sostenuti per la realizzazione delle opere la parte dell’Amministrazione Comunale.


  1. Programmi complessi


Il Programma integrato di intervento deve avere le finalità di cui al comma 1 dell'art. 30 bis della L.U.R. 18/83.

La proposta di programma deve contenere:


Il programma di recupero urbano è un insieme coordinato di interventi promosso da soggetti pubblici e privati, anche associati tra loro, che può essere attuato con il concorso di risorse sia pubbliche che private. La proposta di Programma di Recupero deve contenere gli elementi di cui al punto precedente.


Il PRG individua, con apposita perimetrazione, ambiti in cui sono prescritti gli interventi unitari di iniziativa pubblica o privata da attuare con il ricorso ad uno degli strumenti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia, richiamati nel presente articolo.





Art. 11 – Comparto di attuazione unitaria


In tutte le zone di PRG, al fine di assicurare il rispetto di esigenze unitarie nella realizzazione degli interventi, nonché un’equa ripartizione degli oneri e dei benefici tra proprietari interessati, il Comune, ai sensi dell’art. 26 della LUR, può disporre, su richiesta dei proprietari in numero idoneo a costituire consorzio, o d’ufficio, la formazione dei comparti che includono uno o più edifici o aree inedificate. Formato il comparto il Sindaco deve invitare i proprietari a riunirsi in consorzio entro il termine fissato nell’atto notificato per l’attuazione delle previsioni del PRG.


Per la costituzione del consorzio è sufficiente il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all’imponibile catastale, la maggioranza assoluta dell’intero comparto. I consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto mediante l’espropriazione delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. L’indennità sarà pari al valore venale dei beni espropriati anteriormente alla definizione del comparto. Essa potrà essere corrisposta anche mediante permute di altre proprietà immobiliari site nel comune.


Decorso infruttuosamente il termine fissato nell’atto notificato, il Comune procederà all’espropriazione del comparto.


La deliberazione della Giunta Comunale con cui si dispone la formazione del comparto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. Per l’assegnazione del comparto si procederà a mezzo gara.



Art. 12 – Convenzione relativa agli strumenti attuativi ed ai P.U.E.


Le convenzioni per l’attuazione dei piani di lottizzazione, dei piani particolareggiati e dei P.U.E. devono prevedere:


  1. la cessione gratuita delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione primaria e di quelle con destinazione pubblica situate all’interno dei comprensori e l’assunzione, da parte dei proprietari, degli oneri o della esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria;

  2. l’ammontare complessivo degli oneri di urbanizzazione secondaria e la ripartizione degli stessi fra i proprietari che concorrono alla presentazione del piano attuativo;

  3. la cessione gratuita delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione secondaria previste internamente al comprensorio oggetto dello strumento attuativo;

  4. l’impegno dei proprietari a redigere progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria ed eventualmente secondaria; la progettazione di tali opere potrà avvenire secondo le indicazioni del Comune che eserciterà il controllo durante la loro esecuzione;

  5. l’impegno dei proprietari per la manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria fino a quando tali opere non siano acquisite dal Comune nei tempi previsti dalla convenzione;

  6. l’impegno ad operare il trasferimento delle aree dovute al Comune per opere di urbanizzazione primaria e secondaria prima dell'inizio dei lavori;

  7. i termini fissati per il versamento degli oneri di urbanizzazione secondaria, anche suddivisi per fasi proporzionali alla realizzazione dell’insediamento, da stabilire in cinque anni dall’approvazione della convenzione; in caso di inadempienza, dopo una eventuale proroga di un anno concessa dal Comune per comprovati motivi, il P.d.L. perde efficacia per la parte non realizzata, restando acquisiti al Comune le cessioni gratuite e gli oneri incassati;

  8. i termini stabiliti per la costruzione e il completamento di tutti gli edifici previsti dal P.d.L., fissati in dieci anni dall’approvazione della convenzione. In caso di inadempienza, dopo una eventuale proroga di un anno concessa dal Comune per comprovati motivi, il P.d.L. perde efficacia per la parte non realizzata, restando acquisiti al Comune le cessioni gratuite e gli oneri incassati;

  9. le garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;

  10. l’assunzione dell’obbligo di non mutare destinazioni d’uso previste per tutti gli edifici o parte di essi senza una nuova autorizzazione o permesso di costruire;

  11. l’assunzione degli eventuali impegni di cui all’art. 7, commi 1 e 4 della L. 10/1977, salvo il caso in cui il concessionario non li assuma con convenzione all’atto del permesso di costruire per l’intervento diretto.

Il permesso di costruire, da trascriversi a cura e spesa dei proprietari, deve essere approvato con apposito provvedimento.



Art. 13 – Destinazioni d’uso


La destinazione d’uso dei suoli e dei fabbricati deve essere indicata nei progetti di intervento edilizio diretto, come in quelli per l’intervento urbanistico preventivo, in base alle prescrizioni di zona.


Esse sono:

a - USI RESIDENZIALI

a.1

Abitazioni private e collettive;

a.2

Uffici privati e studi professionali con superficie utile minore di mq. 150;


b - USI RICETTIVI

b.1

Esercizi alberghieri e simili (comunità alloggio, ecc.)

b.2

Esercizi paralberghieri (campeggi e simili)


c - USI TERZIARI E COMMERCIALI

c.1

Esercizi commerciali di vicinato aventi superficie di vendita non superiore a mq. 150 ed esercizi paracommerciali (quali negozi, bar, ristoranti, farmacie, rivendite di sali e tabacchi, ecc.), per attività artigianali non moleste (come lavanderie, parrucchieri, sartorie, scuole guida, ecc.) con superficie utile inferiore a mq 250;

c.2

Attività amministrative di servizio (quali agenzie di banche, istituti di credito e di assicurazione, agenzie turistiche e di viaggio, ambulatori medici., ecc.);

c.3

Uffici amministrativi pubblici e privati di superficie utile maggiore di mq. 150;

c.4

Esercizi di vendita al dettaglio con sup. tot. maggiore di mq. 150 e minore di mq. 1500;

c.5

Esercizi di media distribuzione con sup. fino a mq. 3.000

c.6

Commercio all’ingrosso e magazzini non di vendita;

c.7

Esercizi della grande distribuzione


d - USI PRODUTTIVI SECONDARI

d.1

Artigianato produttivo

d.2

Industria

d.3

Laboratori di ricerca e similari;

d.4

Annessi alle attività produttive di tipo ricreativo, sociale o promozionale;


e - USI PRODUTTIVI PRIMARI

e.1

Annessi agricoli;

e.2

Edifici a destinazione produttiva ricadenti in zona agricola;

e.3

Colture in vivaio


f - USI DI SERVIZIO

f.1

Istruzione dell’obbligo e speciale, assistenza all’infanzia

f.2.

Servizi di interesse comune, religiosi, socio sanitari, culturali e ricreativi

f.3

Impianti sportivi;

f.4

Verde pubblico attrezzato;

f.5

Verde privato e spazi privati inedificabili;


g - USI PER INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO

g.1

Servizi tecnologici

g.2

Viabilità

g.3

Parcheggi di urbanizzazione primaria e secondaria;

g.4

Stazioni di servizio e distribuzione di carburante;

g.5

Deposito di beni a ciclo aperto


Le eventuali variazioni di destinazione d'uso dovranno essere debitamente argomentate dai soggetti proponenti ed in ogni caso dovranno essere verificati gli effetti sul territorio, in particolare sulla circolazione e sulle dotazioni di standard per parcheggi e verde pubblico.


Art. 14 - Divisione del territorio in zone


Il territorio comunale è articolato in zone omogenee classificate sulla base dei caratteri morfologici, tipologici ed ambientali e delle trasformazioni previste. A loro volta tali zone sono articolate, in aderenza alla normativa del piano, in ulteriori sub-zone:


Zone residenziali (A-B-C)

A1 - conservazione e riqualificazione

A2 - conservazione e ristrutturazione

A3 - conservazione del verde privato

B1 - completamento urbano

B2 - completamento lineare e dei nuclei sparsi

B3 - riconversione all'uso residenziale

C1 - espansione di connessione urbana

C2 - espansione per edilizia economica e popolare

C3 - espansione per la formazione di nuove polarità urbane


Zone produttive e terziarie (D)

D1 - esistenti e di riqualificazione

D2 - produttivo - terziarie di completamento

D3 - produttivo - terziarie di espansione


Zone agricole (E)

E1 - normali

E2 - di tutela ambientale


Zone a servizi, attrezzature pubbliche e private e zone verdi (F)

F1 - istruzione

F2 - di interesse comune: amministrativi, sanitari, ecc.

F3 - sport e fitness

F4 - verde:

  1. verde pubblico attrezzato (giardini pubblici, piazze e giardini lineari),

  2. parco fluviale,

  3. di rispetto dei fossati,

  4. di rispetto ambientale,

  5. filtri e barriere vegetali,

  6. belvedere.

F5 - turistico ricettive e ricreative, spettacoli itineranti quali circhi e luna park

F6 - di interesse territoriale


Zona per infrastrutture di servizio (G)

G1 - tecnologici

G2 - viabilità

G3 - parcheggi di urbanizzazione secondaria

G4 - stazioni di servizio

Zone di tutela (Zt)

ZtA - di tutela e di conservazione

ZtB - conservazione con trasformabilità mirata


Zone sottoposte a vincolo (V)

V1 - fasce di rispetto stradale

V2 - fasce di rispetto dagli elettrodotti

V3 - di rispetto cimiteriale

V4 - vincolo idrogeologico

V5 - con problematiche geomorfologiche



TITOLO II – IL SISTEMA INSEDIATIVO



CAPITOLO I – ARTICOLAZIONE DEGLI ELEMENTI E DEGLI USI



Art. 15 - Obiettivi generali


Il Piano, nel quadro degli obiettivi generali dei differenti sistemi di cui all'art. 6 delle N.T.A. del P.T.C.P. della Provincia di Pescara ed in coerenza con la delibera comunale di indirizzi, organizza nell'ambito del territorio comunale il sistema dei luoghi centrali, della residenza e della produzione.


La progettazione dei luoghi centrali quali spazi nei quali si rappresenta la dimensione collettiva, solidale e pluralista della comunità locale, comprende la riqualificazione del centro attuale e la formazione di un nuovo centro civico in località Terra Rossa.


Il progetto del sistema della residenza mira a garantire abitazioni adeguate all'intera popolazione, assumendo quali riferimenti primari i modi di abitare, i caratteri insediativi e tipologici di ciascun luogo, senza determinare alcuna forma di segregazione.


Il progetto del sistema della produzione mira a soddisfare la domanda di nuove aree di intervento, ad incentivare politiche di recupero delle aree produttive incomplete, adeguandone l'infrastrutturazione di base ed a risolvere i problemi dell'accessibilità alle aree produttive, mirando alla separazione del traffico di mezzi pesanti dai traffici urbani.


Il progetto delle attrezzature urbane, in connessione con il sistema dei luoghi centrali ed al disporsi della residenza e dei luoghi di lavoro, mira alla riqualificazione ed allo sviluppo delle attrezzature culturali, scolastiche, ricettive e commerciali per un soddisfacimento qualitativo e di recupero quantitativo degli standard urbanistici.


Tali azioni sono finalizzate alla promozione di migliori condizioni delle qualità dell’abitare; la progettazione, nelle sue diverse articolazioni, deve assumere sempre quale riferimento, limite e misura dei interventi previsti, la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell’ambiente nonchè l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, in piena coerenza e conformità al D.L. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale e successive integrazioni e modificazioni.



Art. 16 – Standard urbanistici

CAPITOLO II – ZONE RESIDENZIALI

Art. 29 - Zone produttivo - terziarie di completamento - D2

CAPITOLO IV - ZONE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE

Edifici esistenti

Art. 56 - Zone di Conservazione

Art. 57 – Zone di trasformazione condizionata

CAPITOLO IV - ZONE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE

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