Edifici esistenti

Nel caso di edifici esistenti, al fine di favorire la riqualificazione e lo sviluppo delle attività turistico ricettive in atto, è consentito alle sole attività in esercizio alla data di approvazione del PRG l’ampliamento, nel rispetto dei parametri di cui ai precedenti commi e fatta salva la distanza dalle strade, l’ampliamento in sopraelevazione della sagoma esistente o in allineamento con il prolungamento delle facce di delimitazione esterna della stessa.

In tal caso è consentita la distanza dalle strade comunali pari a quella della costruzione esistente. La norma si applica anche alla distanza dalle altre strade, salvo nulla osta dell’ente gestore o proprietario.


Prescrizioni particolari:

Area sita in aderenza del tracciato ex Fea in località Terra Rossa

Nelle more della sistemazione complessiva della viabilità della zona, prevista quale nastro comprendente la pista ciclabile (ex Fea), spazi per la sede stradale, parcheggi ed elementi di arredo urbano per realizzare un più ampio disegno di giardino lineare, di cui al precedente articolo, la concessione all'edificazione, oltre che subordinata alla realizzazione delle urbanizzazioni primarie, è rilasciata nella misura in cui è dimostrata la possibilità di accesso autonomo all'area di intervento dalla viabilità pubblica.


Area su versante Colle Barbone

E' sconsigliata, nella disposizione delle costruzioni, l'utilizzazione a fini edificatori delle aree che presentano caratteri di complessità geologica.

Il rilascio della concessione è condizionato alla cessione gratuita all'Amministrazione comunale, oltre che delle aree di adeguamento della strada, di una fascia, frontistante il lotto, di profondità di m. 5,00.


Area di Colle Forche

Si prevede la cessione gratuita all'amministrazione comunale di una fascia di profondità di m. 7,50 per tutta l'estensione del lotto sulla strada principale, da destinare a giardino lineare e parcheggi.



Art. 36 – Attrezzature di interesse territoriale - F6


La zona, pianeggiante e di notevole estensione localizzata in adiacenza al nuovo polo sportivo e alla nuova circonvallazione, in prossimità del parco fluviale presenta interessanti caratteristiche per destinazioni sovracomunali.


Essa pertanto, nella fase attuale assume e mantiene la destinazione agricola E2, poiché si ravvede l'opportunità di garantirne la sua integrità, in vista di destinazioni di rango superiore, all'interno di un quadro che definisca usi e tutele in una logica di copianificazione.


In particolare la zona potrà essere destinata alla localizzazione di attrezzature pubbliche sportive, turistiche, culturali, espositive, con ampia prevalenza degli spazi verdi di connessione con la zona fluviale e con la vicina zona ricettiva in modo da costituire un unico brano urbano di adeguata qualità architettonica ed ambientale.


Il Piano si attua mediante programmi complessi di cui all'art.10 punto 2 delle presenti N.T.A..


La cessione di spazi da destinare a verde pubblico non potrà essere inferiore al 60% dell'intero ambito. Particolare attenzione andrà rivolta al mantenimento di corridoi di connessione naturalistica fra parco fluviale e l'insediamento collinare.



Art. 37 - Zone per attrezzature tecnologiche - G1


Tali zone sono destinate alla installazione di impianti ed attrezzature quali quelle di depurazione, centrali tecniche, serbatoi, aziende elettriche, magazzini, centri di stoccaggio merci ed automezzi, macelli, edifici annonari.


Oltre tali opere è consentita l'installazione dei laboratori scientifici, attrezzature ed impianti di natura ricreativa e sociale al servizio degli addetti alle attività di cui sopra, nonché abitazioni per il solo personale di sorveglianza e manutenzione.


In tali zone il piano si attua, ad eccezione di manufatti per centraline automatizzate e similari, per intervento diretto applicando i seguenti parametri:

  1. Sm = mq. 1000,;

  2. Uf =0,45 mq/mq;

  3. Parcheggi di urbanizzazione secondaria = 5mq/l00mq di costruzione; Parcheggi inerenti le costruzioni = 10 mq./100 mc. di costr.;

  4. H = m. 9,00

  5. Distanze minime:



























TITOLO III - IL SISTEMA DELLA MOBILITA'





CAPITOLO I - VIABILITA' COMUNALE



Art. 38 - Obiettivi generali


Il progetto del sistema della mobilità, in coerenza con gli obiettivi generali dei differenti sistemi di cui all'art. 6 delle N.T.A. del P.T.P. di Pescara, mira a garantire l'accessibilità e l'integrazione delle diverse parti del territorio, in particolare tra attività che attraggono fortemente il traffico, considerando con attenzione le connessioni con la rete stradale di scala territoriale.


La cartografia di Piano specifica i nuovi assi viari, in particolare quelli volti alla marginalizzazione del traffico di attraversamento da spostare sul sistema di "scala" di cui al P.T.P., le sedi da riqualificare, i tracciati ed i nodi da ristrutturazione per migliorare la sicurezza e la fluidità dei traffici e garantire contenuti impatti con il contesto.



Art. 39 - Aree destinate alla viabilità G2


Dette aree comprendono:


L'indicazione grafica delle strade, dei nodi stradali, e dei parcheggi ha valore di massima fino alla redazione del progetto dell'opera. Qualora il progetto dell'opera modifichi in modo apprezzabile le destinazioni d'uso circostanti, la sua esecutività è subordinata ad apposita delibera consiliare.



Art. 40 - Classificazione delle strade


Le strade, tenendo conto dell'art. 2 del D.L. n. 285/92, sono classificate nel territorio comunale di Cappelle sul Tavo nel modo seguente:

A) Autostrada (A 14 – Bologna Canosa), con funzioni nazionali; non sono consentiti accessi privati.

C1) Strade extraurbane secondarie (Strada di progetto del P.T.P.) con funzioni prevalentemente regionali; sono accessibili con autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.

C2) Strade extraurbane secondarie con funzioni prevalentemente intercomunali (SS. 16 bis, Strade Provinciali, nuova strada di circonvallazione); sono accessibili mediante normali immissioni dalle strade interne, per le quali sussiste l'obbligo della precedenza, o con accessi diretti quando consentiti dall’Ente proprietario della strada.

D) Strade urbane di scorrimento, sono accessibili anche dai lotti in qualunque punto mediante normali immissioni, con l'obbligo di dare la precedenza..

E) Strade urbane di quartiere, con funzione prevalentemente urbana; sono accessibili anche dai lotti in qualunque punto mediante normali immissioni, con l'obbligo di dare la precedenza.

F) Strade vicinali e strade locali con funzione di distribuzione capillare degli autoveicoli: sono accessibili anche dai lotti, in qualunque punto mediante normali immissioni, con l'obbligo di dare la precedenza.

G) Percorsi ciclo pedonali.




Art. 41 - Caratteristiche delle sedi stradali


Per quanto attiene ai termini ed alle caratteristiche generali per la costruzione delle strade si fa riferimento, in generale, alle norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade di cui al D. Ministero dei trasporti 5/11/2001.


Le strade costituenti la rete primaria, con funzione di transito e scorrimento a servizio dell'area metropolitana, quelle cioè indicate con simbologia marrone nel P.T.P., dovranno avere sezione minima di m. 17,50.


Le strade costituenti la rete secondaria, con funzione di distribuzione dalla rete primaria alla rete locale a servizio dell'area urbana, dovranno avere, preferibilmente, sezione minima di m. 16,00 e non potranno avere sezione inferiore a m. 12,00.


Le strade costituenti la rete locale, con funzioni di penetrazione e di accesso a servizio delle aree urbane ed extra urbane, dovranno avere, preferibilmente, sezione minima di m. 12,00 e non potranno avere sezione inferiore a m. 9,00, se a due sensi di marcia. Per le strade urbane ad un solo senso di percorrenza è ammessa la larghezza di m. 6,00.


Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di m. 3,00 nel caso di unico senso di marcia e di m. 5,00 nel caso di doppio senso di marcia. La carreggiata deve essere servita, almeno su un lato, da un marciapiede della dimensione minima di m. 1,20.


Nelle strade di tipo urbano dovrà essere prevista normalmente una alberatura di prima o seconda grandezza a seconda delle sezioni stradali e delle dimensioni dei marciapiedi.


La sezione delle piste ciclabili è, preferibilmente, di m. 2,00 (con minimo di m. 1,50) se ad un senso di marcia; e, preferibilmente di m. 3,00 (con minimo di m. 2,50) se a doppio senso; la sezione minima dei percorsi pedonali è di m. 1,50.


Al fine accentuare il ruolo primario di connessione del percorso ciclopedonale previsto sull'ex tracciato FEA, attribuendo ad esso il carattere di giardino lineare, in tutti gli interventi ad esso adiacente, nei quali sia prevista la cessione di suoli all'Amministrazione Comunale, tali aree di cessione dovranno essere collocate su questo fronte.



Art. 42 - Distanze minime dalle sedi stradali


Fuori dai centri abitati, come delimitato ai sensi dell’art. 4 del D.L. 30/04/92 n. 285, le distanze da rispettare dal confine stradale, nelle nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:


Per le recinzioni, le distanze dal confine stradale non possono essere inferiori a:

per le strade di tipo A m. 5

per le strade di tipo C ed F m. 3


Fuori dai centri abitati, ma all’interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale nel caso in cui detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta o nelle zone in cui vigono piani attuativi, le distanze da rispettare non possono essere inferiori a:




All’interno dei centri abitati le fasce di rispetto non possono essere inferiori a:


All’interno dei centri abitati le distanze delle recinzioni dal confine stradale non possono essere inferiori a:


E’ vietata qualsiasi forma di pubblicità in vista dell’autostrada secondo quanto previsto dall’art. 23 comma 7 del nuovo Codice della strada.


Le strade locali esistenti nelle zone di completamento al momento dell'adozione del PRG, siano esse pubbliche o private di uso pubblico, non possono essere destinate ad un uso diverso da quello attuale o concordato fra privati e Comune.


Nella definizione esecutiva degli interventi edilizi e nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi possono essere introdotte limitate modifiche ai tracciati viari come definiti dal Piano al fine di realizzare una più corretta aderenza allo stato di fatto, o alla partizione catastale del suolo o all’andamento naturale del suolo. La modifica, che non costituisce variante al Piano, deve essere adeguatamente documentata e motivata e sottoposta all’accettazione dell’U.T.C.


L’adeguamento delle sezioni stradali ai parametri di cui al precedente art. 41, anche se non esplicitate nella cartografia di piano, possono essere attuate dall’Amministrazione Comunale, sulla base di adeguati progetti, senza che le stesse determinino varianti al P.R.G.

























CAPITOLO II - ZONE PER INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO



Art. 43 - Parcheggi di urbanizzazione primaria e secondaria - G3


I parcheggi pubblici della rete stradale di tipo C e di urbanizzazione secondaria nelle ubicazioni ritenute essenziali sono riportate nelle tavole di PRG. In sede di progettazione della rete stradale C1 possono essere previsti i nuovi parcheggi nelle aree di rispetto stradale.


Gli spazi pubblici di sosta e parcheggio dovranno essere ubicati marginalmente alla sede viaria o agli edifici, calcolati percentualmente sulla cubatura teorica costruibile o sulla utenza massima prevista.


Oltre alle aree di sosta e parcheggio indicate dal piano è prevista una quota di spazi necessari per la sosta, manovra ed accesso degli autoveicoli per tutte le nuove costruzione o ricostruzioni residenziali nella quantità definita dall'art. 41 sexies della L. 1150/42, come modificato all'art. 2 della L. 122/89, di un mq/10 mc di costruzione, che potranno essere ricavati nelle costruzioni stesse, nel sottosuolo degli immobili o al piano terra degli stessi conformemente alla richiamata L. n. 122/89.


È consentito destinare a parcheggio, per il raggiungimento delle quote sopra indicate, anche aree che non facciano parte del lotto di pertinenza purché siano asservite all'edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio a mezzo di atto da trascriversi, nei modi di legge, a cura del proprietario.


Nelle aree a parcheggio devono essere messe a dimora alberi di alto fusto, scelti fra le essenze consentite, nella quantità minima di un esemplare ogni quattro posti auto.



Art. 44 - Stazioni di distribuzione di carburanti - G4


E' ammessa la costruzione di nuove aree di servizio, anche dotate di punto ristoro, ed attività connesse quali officine di riparazione auto autolavaggi e similari, in conformità delle normative regionali. E’ altresì consentita la realizzazione di rimessaggi per autoveicoli e similari con annessi uffici. Gli uffici non possono superare la Su di mq. 120.

Il PRG individua quale zona preferenziale per l'insediamento di nuovi impianti di distribuzione di carburanti il tratto stradale della provinciale Penne Montesilvano compreso tra il cimitero e l'innesto della strada di progetto di nuova circonvallazione.


I parametri da rispettare sono i seguenti:

dal tracciato ex Fea m. 3,00

dai confini m. 5,00, a confine con le zone E1 se del medesimo proprietario.


E' consentita la realizzazione di tali impianti anche nelle fasce di rispetto stradale. L'impianto potrà essere dotato di servizi igienici, impianti di lavaggio e grassaggio ed eventuali altri locali di servizio o ristoro.


In tali impianti dovrà essere garantito l’approvvigionamento idrico e l’allaccio alla rete fognante comunale, dovrà, inoltre, essere prodotta apposita valutazione previsionale di impatto acustico.







TITOLO IV - IL SISTEMA AMBIENTALE




CAPITOLO I - IL SISTEMA DEL VERDE



Art. 45 - Obiettivi generali, indirizzi specifici e prescrizioni


Gli interventi sul sistema ambientale, in coerenza con gli obiettivi generali previsti per i differenti sistemi di cui all'art. 6 delle NTA del PTCP di Pescara, e, in conformità alle norme di cui titolo XII del PTCP, mirano alla tutela ed alla conservazione delle risorse naturali del territorio comunale, al corretto funzionamento del sistema ecologico ed allo sviluppo della biodiversità.


Gli interventi previsti nel piano sono finalizzati alla formazione di un sistema integrato e differenziato di aree verdi i cui componenti sono definiti al successivo art. 46.


Il sistema mira a garantire: un adeguato livello di infrastrutture di tipo ricreativo e sportivo, la conservazione e tutela dei caratteri di naturalità del territorio comunale, la conservazione e l'arricchimento delle specifiche caratteristiche paesaggistiche nonché mira a favorire l'interconnessione dei diversi elementi in un unico sistema di relazioni opportunamente inserito nel più vasto sistema ambientale territoriale.


Attraverso la formazione di fasce vegetali, che costituiscono corridoi di connessione biologica, si disegna una rete ecologica diffusa e continua. In tal modo si favorisce la permeabilità degli habitat e si attenua l'isolamento degli stessi nell’ecomosaico locale.


Linee di indirizzo e prescrizioni


a) Permeabilità del suolo - In tutti gli interventi che investono ampie superfici di territorio occorre adottare criteri di realizzazione volti a ridurre al minimo le superfici impermeabili favorendo l'infiltrazione delle acque meteoriche. In tal senso non sono considerate permeabili le aree sovrastanti costruzioni interrate.

Tutti gli interventi di impianto vegetazionale dovranno essere strutturati (tipologia delle specie e caratteristiche dell'impianto) in modo da consentire una corretta regimazione delle acque superficiali, favorendo l'infiltrazione nel terreno e comunque la ritenzione temporanea delle acque meteoriche.

Tutti gli interventi di impianto artificiale dovranno essere progettati con lo scopo di minimizzare l'effetto dell'impermeabilizzazione mediante l'impiego di materiali che permettano la percolazione delle acque o quantomeno la ritenzione temporanea delle stesse.


b) manufatti di sostegno delle terre - la realizzazione dei muri di contenimento e di sostegno dovrà essere basata su specifiche indagini geognostiche che verifichino le condizioni di stabilità dell'intera pendice, sia nella configurazione originaria che in quella conseguente alla realizzazione dell'intervento. In nessun caso la realizzazione di un'opera di sostegno potrà provocare l'alterazione del regime superficiale delle acque e l'aumento dell'infiltrazione. L’altezza massima dei muri di contenimento e di sostegno è quella definita all’art. 86 del REC.


c) Sbancamenti, scavi e rinterri - Sono considerati scavi e rinterri gli interventi che comportano modificazioni permanenti e rilevanti della forma del suolo ad eccezione dei lavori ordinari connessi alle attività agricole ed alla sistemazione di aree verdi. Ogni lavoro di sbancamento e di scavo dovrà prevedere il ripristino delle condizioni di stabilità delle pareti mediante opere di rinaturalizzazione realizzate con l'impiego delle tecniche di ingegneria naturalistica. Ogni sbancamento sia in terreno sciolto che lapideo, dovrà essere provvisto di appositi drenaggi a monte per l'abbattimento del carico delle acque meteoriche ed il loro convogliamento nella rete di scolo esistente. Preliminarmente all'inizio del lavori di scavo o sbancamento dovrà essere individuato il sito di discarica del materiale sbancato o scavato. L’altezza degli sbancamenti, quando superano la quota di m. 3,00, concorre alla individuazione dell’altezza massima del fronte della costruzione.


d) Costruzioni interrate - Per le costruzioni o le porzioni interrate di esse è richiesta la verifica del livello di falda e la sua escursione in relazione alla profondità di posa delle fondazioni. In nessun caso è ammesso che il livello del piano di calpestio sia al di sotto del livello massimo di risalita della falda.


e) Reti tecnologiche sotterranee - Per gli impianti tecnologici a rete sotterranei si intendono le tubazioni dell'acquedotto, dei sistemi di drenaggio delle acque, del gas, delle fognature, le linee elettriche, telefoniche e tutte le attrezzature connesse al funzionamento e alla manutenzione delle stesse. La realizzazione delle reti tecnologiche non potrà comportare la variazione superficiale dell'esistente reticolo di deflusso delle acque. Qualora l'intervento preveda una modifica del reticolo di deflusso superficiale delle acque, dovrà essere preventivamente studiato il nuovo andamento, garantendo che le variazioni apportate non determinino concentrazioni o ristagni nelle aree di intervento o in quelle limitrofe. I lavori di chiusura degli scavi dovranno prevedere il ripristino del tipo di terreno (vegetale e non) e del tipo di pavimentazione esistente prima dell'intervento. I nuovi interventi sugli impianti interrati e le opere di manutenzione dovranno essere resi noti, con opportuno anticipo, a tutti i soggetti competenti al fine di coordinare ed ottimizzare le necessarie opere di scavo. La profondità rispetto al piano di campagna, alla quale installare gli impianti tecnologici dovrà essere tale da non compromettere la crescita e lo sviluppo degli apparati radicali, e non ostacolare le operazioni di aratura e irrigazione delle aree agricole.


f) Fognature - Tutti gli interventi di nuovo impianto della rete fognaria dovranno privilegiare il completamento della rete estendendola alle aree insufficientemente servite.


g) Qualità dell'aria: limitazioni e compensazioni - Per le misure di compensazione della qualità dell'aria un ruolo fondamentale è assegnato alle aree verdi intese come biomassa vegetale capace di assorbire una quota delle sostanze inquinanti e conseguentemente abbassamento delle concentrazioni. In quest'ottica si deve ricorrere massimamente al nuovo impianto ed alla manutenzione delle formazioni boschive dense e barriere vegetali esistenti in funzione di fono assorbenza e di assorbimento degli inquinanti oltre al ripristino di un'adeguata copertura vegetale nelle aree incolte abbandonate o nelle aree degradate dalle attività antropiche. Nei casi in cui non sia possibile realizzare barriere impiegando esclusivamente materiali vegetazionali si potranno impiegare barriere fono-assorbenti realizzate con materiali artificiali o miste in modo da poter integrare materiali artificiali e vegetazionali.


h) Regimazione dei corsi d'acqua - Tutte le nuove opere previste negli alvei dei corsi d'acqua naturali ed artificiali, finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico e alla funzionalità della rete di deflusso di superficie, dovranno privilegiare le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica. In ogni caso, la progettazione delle opere in alveo relative a briglie, traverse, modificazione della sezione di deflusso, difesa dall'erosione concentrata deve relazionarsi al contesto fisico-morfologico di un significativo tratto del corso d'acqua posto a monte ed a valle del luogo d'intervento.



Art. 46 - Gli elementi del sistema


Il sistema del verde è costituito dai seguenti componenti:



Art. 47 – Parco fluviale


Riguarda l'ambito golenale del fiume Tavo e le zone limitrofe da destinare a Parco fluviale. Infatti, come evidenziato all'art. 63 delle N.T.A. del PTP di Pescara, il fiume Tavo assume la funzione di corridoio ecologico, mentre il luogo di confluenza dei fiumi Tavo, Fino e Saline è classificato quale rilevante nodo eco ambientale.


Il corridoio garantisce la continuità fisica fra habitat naturali differenti e sono caratterizzati dalla presenza, al loro interno, di ambienti idonei alla mobilità e al diffondersi delle specie e dei geni.


In tale contesto è prioritaria la valorizzazione ambientale con riferimento alla conservazione, accrescimento e riqualificazione della vegetazione ripariale in modo da perseguire un arricchimento della biodiversità, al ripopolamento faunistico nonché alla individuazione, in collocazione marginale, di attività ricreative compatibili.


In particolare, per quanto attiene agli interventi nell’alveo fluviale:


Per quanto attiene agli interventi nelle aree golenali, come definite all’art. 63 c. 2 delle NTC del PTCP, è vietato qualsiasi tipo di edificazione e di attività estrattiva; sono consentiti solo interventi di sistemazione del verde, con percorsi pedonali e ciclabili senza alcun tipo di attrezzatura. Sono ammessi gli interventi di: ricostruzione di micro-habitat, ripristino e tutela del prato biologico sul fondo dell’alveo mediante limitazione delle canalizzazioni, rinaturalizzazione dei tratti modificati dalle escavazioni nonché ripristino, tutela e potenziamento delle comunità sommerse e semisommerse.


Per quanto attiene alle sponde, tutti gli interventi di sistemazione idrogeologica dovranno essere effettuati mediante le tecniche proprie dell’ingegneria ambientale; non potranno essere eseguiti lavori di rimodellamento delle sponde naturali se non in caso di grave ed evidente pericolo di dissesto.


Il Piano tutela e valorizza tali zone con le modalità di cui al successivo art. 55.



Art. 48 – Il reticolo dei fossati


Nelle zone esterne al perimetro dei centri edificati qualsiasi costruzione è vietata lungo il corso dei fossati e dei canali artificiali per una profondità di m. 25,00 dalle sponde. In tale perimetro sono consentiti, oltre che la conduzione agricola, lavori di piantumazione e vegetazione, passaggi pedonali ponti e viabilità relativa.


La distanza dai fossati va calcolata non dall’interasse dei fossi ma dal limite spondale degli stessi.


E' fatto divieto di interrompere o impedire il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo o diverso recapito per le acque intercettate. Qualora l'intervento previsto comporti l'interruzione o l'impedimento al deflusso superficiale si dovranno indicare le variazioni e le soluzioni atte a garantire il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento delle acque superficiali.


Gli interventi dovranno assicurare il mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo al ripristino della loro funzionalità là dove questa è stata manomessa.


Sono vietati nelle zone agricole e vanno limitati al massimo in quelle urbanizzate, gli intubamenti e tutte le operazioni che possano portare all’interramento dei fossi. Eventuali modifiche dei tracciati devono essere inserite in uno specifico progetto che garantisca un percorso alternativo per il deflusso delle acque all’aperto e con individuazione di un recapito definitivo. In ambito urbano le fasce di rispetto sono di m. 5,00 per ciascun lato.



Art. 49 – Verde di rispetto ambientale


Rientrano in tali categorie situazioni affatto diverse che svolgono una importante funzione ecologica: zone marginali ed incolte e aree boscate.


Zone marginali ed incolte

Si tratta di aree di risulta, spesso ai margini della rete infrastrutturale, scarpate, relitti incolti per le quali vanno mantenute o ripristinate le caratteristiche di permeabilità del suolo e di presenza della vegetazione, attraverso la messa a dimora di specie adatte alle diverse situazioni.


Le aree di cui al presente articolo, inserite in contesto urbano, possono essere concesse per consentire l’accesso ai lotti retrostanti utilizzando, di norma, pavimentazioni di tipo permeabile.


Pur se inedificabili per le loro caratteristiche dimensionali e/o di giacitura esse possono concorrere, a favore dei soggetti che ne hanno titolo, alla formazione delle unità minime aziendali di cui al successivo art. 59.


Zone boschive

Pur se scarsamente presenti si segnala l’opportunità di rimboschimento degli ambiti incolti e sottoutilizzati, soprattutto se in presenza di problematiche condizioni geo-morfologiche.


Le aree boschive, sia con esemplari di alto fusto, sia con specie arbustive e ceduate sono riservate alla difesa idrogeologica, alla rigenerazione del patrimonio forestale, al mantenimento delle biocenosi e dello stato microclimatico.


È vietato procedere a movimenti di terra, scavi, riporti, alterazioni del manto erboso, abbattimento di alberature, salvo lavori di manutenzione ed uso produttivo del bosco. Eventuali recuperi all’uso agricolo dovrà essere preceduto da particolare studio, redatto a cura della azienda agricola proponente, che tenga conto delle differenti problematiche agroforestali ed idrogeologiche.


Ai sensi della legge quadro sugli incendi boschivi n. 353 del 21/11/2000 è vietato dare diversa destinazione, per 15 anni, alle aree boschive andate a fuoco, a meno che non si tratti di costruire opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità. Inoltre, per 10 anni non è permesso realizzare su queste aree strutture destinate ad insediamenti civili.


Pur se inedificabili esse possono concorrere, a favore dei soggetti che ne hanno titolo, alla formazione delle unità minime aziendali di cui al successivo art. 59.



Art. 50 – Vegetazione di carattere paesaggistico monumentale


L’abbattimento di alberi di alto fusto e la modificazione di impianti colturali aventi carattere monumentale - paesaggistico ovvero costituenti ambiti di rilevante interesse ambientale, è considerato intervento sottoposto a permesso e, come tale, soggetto a particolari prescrizioni e limitazioni, secondo quanto previsto nel presente articolo.


Ai fini dell'applicazione della presente normativa non sono considerati alberi di alto fusto, sottoposti a particolare tutela, salvo il caso che costituiscano dei complessi arborei di rilevanza paesistica, le seguenti alberature:


Nei casi in cui per qualsiasi motivo l'intervento di abbattimento o di modifica delle alberature di carattere monumentale - paesaggistico si renda inevitabile, il relativo permesso può essere rilasciato sulla base di un progetto di risistemazione dell'ambiente che preveda, nei casi in cui ciò è possibile, il ripristino delle alberature con la messa a dimora di essenze opportune, ed il relativo impegno del richiedente a mezzo di apposita convenzione.



Art. 51 – Filtri e barriere vegetali


Sono aree nastriformi che assolvono alla funzione di filtri di separazione fra zone di cui evitare l'immediato contatto o di schermi di tipo paesaggistico, antirumore, anti polvere e per contenere l'impatto visivo di elementi non facilmente inseribili nel contesto; essi svolgono, inoltre, una complementare funzione di connessione biologica.


Tali aree possono essere di proprietà pubblica o privata.


Per la loro realizzazione si pongono i seguenti criteri:

- vanno previste alberature di prima grandezza poste almeno in doppio filare;

- i filari principali vanno affiancati da vegetazione arbustiva continua.


Le essenze arboree da porre a dimora sono quelle indicate all'art. 3 della L.R. n. 15/94.


Di norma la fascia deve avere ampiezza non inferiore a m. 10,00; fra i filari, quando si presenta la possibilità di integrazione con significative funzioni di percorrenza, è consentito il passaggio di percorsi ciclopedonali o ippici.


Le aree di cui al presente articolo, inserite in contesto urbano, possono essere concesse per consentire l’accesso ai lotti retrostanti utilizzando, di norma, pavimentazioni di tipo permeabile.


I tratti terminali dei flitri e barriere verdi che interessano le zone produttive, in quanto luoghi di connessione con la viabilità esistente o di Piano, possono essere destinati a parcheggio o spazi di manovra di autoveicoli per l’accesso ai lotti produttivi contermini utilizzando, di norma, pavimentazioni di tipo permeabile. .



Art. 52 – Corridoi verdi


Tutte le nuove sedi viarie andranno disegnate in modo da permettere la messa a dimora di alberi su ambo i lati della carreggiata. Si sceglieranno esemplari di prima, seconda o terza grandezza in rapporto alla dimensione della sede stradale.


Tali alberature consentiranno di contenere l'inquinamento prodotto dagli autoveicoli, ombreggiare i marciapiedi e realizzare corridoi di connessione biologica fra le varie parti del territorio. La scelta delle specie dovrà seguire le stesse indicazioni che per il verde attrezzato, con l'accortezza di optare per quelle con maggiore resistenza all'inquinamento dell'aria. Va favorito l'espianto della vegetazione alloctona infestante (Robinia ed Ailanto).


Le essenze arboree da porre a dimora sono quelle indicate all'art. 3 della L.R. n. 15/94.


Particolare attenzione andrà rivolta al disegno del sistema dei percorsi ciclo pedonali ed, in primo luogo, al percorso ex Fea da ampliare nella sua larghezza ogni qual volta se ne presenti l'occasione in modo da configurare un giardino lineare.


Assumono carattere di corridoi verdi le strade fiancheggiate da barriere e filtri di cui al precedente art. 51. Quando di ampiezza adeguata ed attrezzati con elementi di arredo urbano, i corridoi verdi assumono la valenza dei giardini lineari di cui all'art. 34.



Art. 53 – Luoghi di bel vedere


Nella cartografia di Piano sono riportati, con apposita simbologia, i luoghi dai quali si ha una percezione del paesaggio di particolare suggestione. In questi siti si prevede l'organizzazione di spazi di sosta ed attrezzature leggere, in modo da favorirne una agevole fruizione.


Gli interventi potranno essere promossi dall'Amministrazione Comunale o da privati sulla base di un progetto che, in questo secondo caso, sia accompagnato da apposita convenzione in cui siano specificate le modalità di gestione del belvedere.


E' consentita la realizzazione di piccoli chioschi, per bar, servizi igienici, ecc.


Si applicano i parametri previsti per le zone di verde pubblico attrezzato salvo che per i seguenti parametri:


Gli eventuali manufatti dovranno, per conformazione architettonica e qualità dei materiali, realizzare una positiva integrazione con l'ambiente circostante.



Art. 54 - Verde pertinenziale


Nella sistemazione delle aree libere pertinenziali dei complessi residenziali si applica la normativa di cui ai successivi commi, oltre che quella di cui al Regolamento Edilizio Comunale.


Nelle aree interessate da nuove costruzioni, trasformazioni, ampliamenti, devono essere previste aree di verde privato ed alberature nelle quantità minime definite nei singoli articoli


I nuovi edifici devono essere ubicati e conformati in modo da salvaguardare le alberature di alto fusto esistenti.


Il progetto di sistemazione a verde degli spazi aperti rappresenta parte integrante del progetto edilizio; esso costituisce contenuto cogente del permesso di costruire e pertanto verificabile in sede di rilascio del certificato di agibilità.













CAPITOLO II - ZONE DI TUTELA PAESISTICO AMBIENTALE



Art. 55 - Tutela generale dell'ambiente


L'ambiente sia nell'aspetto naturale, sia nell'aspetto assunto attraverso le successive trasformazioni storiche di carattere antropico, è di interesse pubblico. Il Comune, d’intesa con gli altri organi competenti ai diversi livelli istituzionali, ne cura la conservazione, lo sviluppo, l'utilizzazione sociale al fine di garantire il benessere igienico e culturale della popolazione.


Qualsiasi progetto comportante trasformazione edilizia o urbanistica del territorio deve adeguarsi al principio enunciato nel comma precedente.


Il Piano individua le zone e le categorie di beni sottoposte a particolare tutela di tipo ambientale. Tali zone sono comprese nella zonizzazione del Piano Paesistico Regionale, Ambito fluviale, Fiumi Saline - Tavo - Fino, recepito senza modifiche



21