Art. 57 – Zone di trasformazione condizionata


Sono le aree inserite in zona C1 del P.R.P., come ridefinite dal P.R.G., riguardanti la maggior parte delle aree pianeggianti e delle pendici collinari posti nei margini meridionali.


La zona interessa una porzione esigua della collina e del fondovalle, la cui trasformazione è condizionata all’osservanza degli artt. 70 e 71 delle N.T.C. del P.R.P.


Sono ammessi tutti gli usi previsti, compatibilmente alle destinazioni di P.R.G. e salvo Studio di Compatibilità ambientale redatto in conformità dell'art. 8 delle N.T.C. del P.R.P.




















CAPITOLO III - ZONE AGRICOLE E SEMINATURALI



Art. 58 - Trasformazione dei suoli agricoli E


Sono considerati obiettivi prioritari del Piano la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive ed ogni intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori, dei lavoratori agricoli e delle imprese diretto coltivatrici, singole o associate, con particolare riferimento alla realizzazione di idonee forme di insediamento.


È fatto divieto di destinare ad uso diverso da quello agricolo i terreni sui quali siano in atto produzioni di alta intensità quali, tra l'altro, quella orticola, frutticola, floricola ed olivicola, nonché i terreni irrigui sui quali siano stati effettuati, nell'ultimo quinquennio, o siano in corso, interventi di miglioramento fondiario assistiti da contribuzione o finanziamenti pubblici.


È altresì fatto divieto di destinare ad uso diverso da quello agricolo i terreni che, comunque, concorrono in modo determinante alla configurazione della dimensione economico - funzionale delle aziende.


Ai fini del miglioramento ambientale e per la salvaguardia dei suoli si devono osservare regole di manutenzione e conduzione dei fondi ed in particolare:


L'inosservanza delle presenti norme comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pari a quelle previste per le opere effettuate senza autorizzazione.


Nelle aree coltivate di pianura classificate Filtro di permeabilità di secondo livello di cui all’art. 71 delle NTC del PTCP, fasce in cui si svolgono le principali azioni di mantenimento e di ricucitura della trama connettiva ecologica disgregata ed interrotta dagli interventi antropici, si applicano le prescrizioni e gli indirizzi di cui all’art. 72 del piano provinciale.



Art. 59 - Utilizzazione edificatoria dei suoli agricoli ai fini residenziali - E


L'utilizzazione edificatoria residenziale dei suoli agricoli, in conformità con l'art. 70 della L.R. 18/83 nel testo in vigore, è ammessa per residenze che conservino la destinazione del suolo e tutelino l'ambiente nelle sue caratteristiche contadine.


Al fine di soddisfare le esigenze delle famiglie coltivatrici è consentito l'accorpamento di fondi rustici di proprietà non contigui, purché facenti parte della stessa unità aziendale e compresi all'interno del medesimo comune o di comuni contermini.


Nel caso in cui l'applicazione dell'Indice di edificabilità fondiaria risultante dalle disposizioni precedenti non consenta la realizzazione di un alloggio adeguato al nucleo familiare richiedente, è ammessa una maggiorazione di volume di mc. 80 per ogni componente effettivo della famiglia, fino al raggiungimento di un massimo complessivo di mc. 800 di residenza.


Sono considerate coltivatrici le famiglie del coltivatore diretto proprietario e del coltivatore diretto affittuario, colono, in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale di cui all'art. 4 della L.R. n. 12/1979 e successive modificazioni ed integrazioni.


Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, art. 70 della L.U.R., 18/83, la composizione della famiglia dovrà essere comprovata da idonea certificazione anagrafica. I benefici qui indicati possono essere usufruiti una sola volta in ogni singola unità aziendale.


La destinazione agricola del fondo, dell'immobile e delle sue pertinenze, viene trascritta sul Pubblico registro Immobiliare unitamente agli atti di autorizzazione e permesso di costruire di cui ai commi precedenti, a cura del Comune ed a spese dell'interessato. I dati catastali dei terreni asserviti alle costruzioni in zona E non possono essere computati per successive iniziative edilizie ed andranno trascritti nel pubblico registro degli asservimenti.


Gli immobili costruiti in applicazione delle presenti prescrizioni, conformemente al dettato del Tit. VII della L.U.R. n.18/83, devono conservare destinazione d’uso compatibile con la destinazione agricola fintanto che lo strumento urbanistico non destini diversamente le aree stesse.


Le zone agricole si articolano nelle seguenti sub zone:

- E1 Zona agricola normale

- E2 Zona agricola di interesse ambientale


Gli interventi in situazioni problematiche dal punto di vista geologico dovranno rispettare le cautele di cui all'art 68. Non è ammessa, di norma, l'edificazione su terreni con pendenza superiore al 30%.


Per le attività di tipo agrituristico si applicano le norme di cui alla L.R. 31 maggio 1994 n. 32.


Per gli immobili da destinare ad attività agrituristiche, al fine di favorirne il recupero e l'adattamento alle nuove funzioni, è consentito un aumento di cubatura, una tantum, del 20% della volumetria esistente.



Art. 60 - Zona agricola normale - E1


Riguardano le zone in cui sono prevalenti le attività di tipo agricolo, in cui non sono in atto colture di pregio e le condizioni di tipo geomorfologiche si presentano normali.


Si applicano i seguenti parametri:

a)

If (indice fondiario relativo alla residenza) = 0,03 mc/mq;

b)

Unità minima aziendale = 1 ha;

c)

H max = m. 7,50;

d)

Volumetria max = mc. 800;

e)

Distanze minime:

  • dai confini = m. 5,00,

  • dalle costruzioni = m. 10,00,

  • dai confini di zona = m. 10,00

  • dalle strade = in conformità con l’art. 42 delle presenti N.T.A.


Ai fini del risanamento igienico edilizio, alle famiglie coltivatrici sono consentiti interventi di ristrutturazione con un aumento della superficie utile del 20% di quella esistente, fino ad un incremento massimo di mq. 30,00 ed a condizione che la volumetria complessiva non superi il valore di cui alla lettera d).


Ai fini del risanamento igienico edilizio ai proprietari di fabbricati adibiti a residenza sono consentiti interventi di ristrutturazione con un aumento della superficie utile del 10 % di quella esistente , fino ad un incremento massimo di mq. 30 ed a condizione che la volumetria complessiva non superi il valore di cui alla lettera d).


Gli aumenti volumetrici sopra consentiti sono intesi “una tantum”.

Tali aumenti non sono applicabili ai fabbricati ricompresi nel vincolo di tutela dell’autostrada.


Le caratteristiche delle costruzione sono definite all'art. 90 del Regolamento Edilizio Comunale.


Art. 61 - Zona agricola di tutela ambientale - E2


Riguarda gli ambiti che presentano caratteristiche dal punto di vista geologico, geomorfologico, paesaggistico od ambientale di particolare delicatezza ed in cui l'edificazione è particolarmente problematica. Pur comprese in zona agricola a volte, tali aree, non sono pienamente utilizzate o non sono adatte alla coltivazione.

Non sono ammessi impianti produttivi di trasformazione dei prodotti agricoli né impianti di allevamento zootecnico..


Si applicano i seguenti parametri:

a)

If (indice fondiario relativo alla residenza) = 0,01 mc/mq;

b)

Unità minima aziendale = 2 ha;

c)

H max = m. 7,50;

d)

Volumetria max = mc. 800;

e)

Distanze minime:

  • dai confini = m. 5,00,

  • dalle costruzioni = m. 10,00,

  • dai confini di zona = m. 10,00

  • dalle strade = in conformità con l’art. 42 delle presenti N.T.A..

Nella zona pianeggiante in margine al fiume Tavo, di cui all'art. 36, eventuali nuove costruzioni dovranno collocarsi in prossimità degli edifici già esistenti.


Ai fini del risanamento igienico edilizio, alle famiglie coltivatrici sono consentiti interventi di ristrutturazione con un aumento della superficie utile del 20% di quella esistente, fino ad un incremento massimo di mq. 30,00 ed a condizione che la volumetria complessiva non superi il valore di cui alla lettera d).


Tali aumenti non sono applicabili ai fabbricati ricompresi nel vincolo di tutela dell’autostrada.



Art. 62 - Manufatti connessi alla conduzione del fondo

In conformità alla L.R. 12/99 come modificata dalla L.R. 54/99, si attuano le seguenti norme: sono considerati manufatti connessi alla conduzione del fondo:


Il presente articolo non si applica nelle Zone sottoposte a vincolo paesaggistico e/o ambientale.


Tali manufatti possono essere realizzati anche indipendentemente dalla presenza di edifici con destinazione residenziale. Il loro volume non concorre alla formazione degli indici di cui agli articoli precedenti. Si applica la disciplina delle distanze minime prevista all'art. 61. La loro presenza va documentata in rapporto alle effettive esigenze di conduzione del fondo.


È consentita una superficie utile corrispondente ad un indice massimo di utilizzazione di 0,015 mq/mq e comunque non superiore a mq. 600; per tali interventi, ai sensi della L.R. 12/99, il fondo deve avere una consistenza di almeno 3.000 mq. Non è soggetta a tali limitazioni la realizzazione di serre e di coperture stagionali destinata a proteggere le colture per le quali non è necessaria nessuna autorizzazione o permesso di costruire da parte del comune.


I manufatti dovranno presentare le seguenti caratteristiche architettoniche: pavimenti in battuto di cemento, aperture in forma di luci, lucernai, e non finestre, modalità costruttiva non precaria, collocazione e conformazione tale da contenere al massimo l'impatto paesaggistico della struttura.


I manufatti di cui al presente articolo non possono ricadere in zona di rispetto autostradale.



Art. 63 - Impianti produttivi in zona agricola


Nei suoli agricoli sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli ed alla produzione zootecnica, secondo le seguenti indicazioni:


  1. rapporto di copertura non superiore a 1/4 del lotto di pertinenza dell'impianto, da distinguere dalla superficie complessiva dell'azienda;

  2. distanze:

  1. parcheggi = in misura non inferiore al 10% della superficie coperta.

  2. Unità minima aziendale di almeno mq. 20.000


Per gli impianti e manufatti edilizi destinati alla produzione zootecnica la distanza dagli insediamenti abitativi esistenti e previsti dagli strumenti urbanistici e dalle sorgenti non di esclusiva utilizzazione del fondo = non inferiore a m. 300, da elevare a m. 500 per gli allevamenti suinicoli industriali.


Tali aumenti non sono applicabili ai fabbricati ricompresi nel vincolo di tutela dell’autostrada.



































CAPITOLO IV - ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLI PARTICOLARI



Art. 64 - Fasce di rispetto stradale - V1


Le fasce di rispetto stradale, in coerenza con il dettato dell’art. 42 delle presenti N.T.A., sono destinate alla protezione della sede stradale nei riguardi dell'edificazione nonché ad evitare la compromissione per futuri ampliamenti.


In tale area è vietata ogni nuova costruzione salvo le stazioni di distribuzione di carburante.


Nel caso di ampliamento di costruzioni residenziali esistenti, la nuova edificazione può essere collocata esclusivamente sul fronte opposto a quello stradale, qualora consentite dalle norme di zona.


Nel caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, anche parziale dell’edificio, qualora si preveda l’arretramento dell’edificio stesso rispetto al fronte stradale vincolato in modo da ottemperare alle distanze di sicurezza prescritte dalle leggi vigenti, si possono applicare, “una tantum” i seguenti premi di cubatura, qualora ritenuti più convenienti rispetto alle previsioni di zona:


Se l’intervento è inserito in zona agricola (E) non potrà, in ogni caso, essere superata la volumetria complessiva di mc. 800.


Tali aumenti non sono applicabili ai fabbricati ricompresi nel vincolo di tutela dell’autostrada.



Art. 65 - Fasce di rispetto dagli elettrodotti - V2


Tutte le richieste di permesso di costruire devono essere corredati da relazione tecnica indicante:


Le tecniche di misurazione e di rilevamento sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 e/o successive norme emanate successivamente dal CEI.

La metodologia di calcolo per la determinazione provvisoria delle fasce di rispetto pertinenti ad una o più linee elettriche, fino alla definizione delle norme definitive da parte dell’APAT, è quella indicata nella Nota del Ministero dell’Ambiente e tutela del Territorio del 15/04/2004. (N.DSA/2004/2591).



Art. 66 - Zone di rispetto cimiteriale - V3


Nelle aree comprese nella zona di rispetto cimiteriale sono consentite soltanto piccoli manufatti per la vendita dei fiori ed oggetti per il culto dei defunti, di tipo precario; il permesso di costruire o l'autorizzazione di tali manufatti, sarà di tipo temporaneo.


Per favorire l'inserimento nel paesaggio agrario del parcheggio previsto dal PRG in adiacenza al cimitero, si prescrive la messa a dimora di alberi lungo l'intero perimetro dell'area e l'impianto di un albero ogni 2 posti macchina.



Art. 67 - Zone a vincolo idrogeologico - V4


Nelle zone a vincolo idrogeologico, qualsiasi movimento di terra deve essere preventivamente autorizzato dall'Ispettorato Ripartimentale delle foreste di Pescara.


Il progetto di opere, impianti, attrezzature ed infrastrutture ricadenti in queste aree deve essere obbligatoriamente supportato da specifiche e puntuali indagini geognostiche ed integrato con la previsione di adeguati dispositivi strutturali e di fondazione.


Negli interventi di forestazione ed inerbimento di aree di ampia estensione, si richiede l'indagine fitologica in modo da individuare le più opportune modalità scientifiche e tecniche di reimpianto ed accrescimento della flora spontanea o con funzione pioniera.


Nelle aree problematiche rispetto alla stabilità dei suoli andranno osservate scrupolosamente tutte le indicazioni dello studio geologico di cui all'articolo successivo.


Gli interventi ricadenti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico seguono l’inter autorizzativi previsto dal R.D. 3267 del 1923 e successivo Regolamento n. 1126 del 1926.


Nelle aree di pericolosità idraulica e di rischio idraulico, come individuate nel Piano stralcio Difesa dalle Alluvioni della Regione Abruzzo si applicano i divieti e le prescrizioni di cui al Piano stesso.



Art. 68 - Zone con particolari problematiche geomorfologiche - V5


Il P.R.G. nella individuazione delle possibilità trasformative del territorio, ha tenuto conto della classificazione della pericolosità geomorfologica e idoneità all’utilizzazione urbanistica dei suoli di cui allo Studio geologico allegato al Piano.


Le zone classificate dissestate nello Studio geologico allegato al P.R.G. sono inedificabili pur se eventualmente computabili in termini volumetrici.

Nelle zone classificate instabili o che presentino pendenza superiore al 30%, gli interventi sono condizionati alla redazione di studio geotecnico, redatto da tecnico abilitato ai sensi del D.M. 11/03/88, attraverso il quale dimostrare la possibilità e le condizioni per la ubicazione delle volumetrie consentite, in termini di sicurezza. Il permesso di costruire può essere rilasciato, quindi, solo sulla base della dimostrata fattibilità tecnica dell’intervento e, nel caso di intervento pubblico, anche sulla base di valutazioni economiche degli eventuali oneri aggiuntivi. Lo studio geotecnico dovrà essere esteso alla parte di sottosuolo influenzata, direttamente ed indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che influenza il comportamento del manufatto stesso.


Per le opere in elenco e' prescritta, ai sensi del sopra richiamato D.M. 11/03/88, la relazione geologica, redatta da tecnico abilitato:

  1. manufatti di terreni sciolti e rinterri;

  2. gallerie e manufatti sotterranei;

  3. stabilità dei pendii naturali e dei fronti di scavo;

  4. fattibilità geotecnica di opere su grandi aree;

  5. discariche e colmate;

  6. emungimenti da falde idriche;

  7. consolidamento dei terreni;

  8. ancoraggi.

La relazione geologica deve comprendere ed illustrare la situazione litostratigrafica locale, con definizione dell'origine e natura dei litotipi, del loro stato di alterazione e fratturazione e della loro degradabilità, i lineamenti geomorfologici della zona, nonché gli eventuali processi morfologici ed i dissesti in atto o potenziali; deve precisare, inoltre, i caratteri geostrutturali generali, la geometria e le caratteristiche delle superfici di discontinuità e fornire lo schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea.


Nelle zone classificate instabili e che presentino pendenza superiore al 30% l'edificazione è sconsigliata. Eventuali interventi edificatori sono condizionati alla redazione sia dello studio geotecnico e sia di studio geologico.


In generale, come richiamato all'art. 72 del R.E.C., in aree di versante devono essere evitati tagli di pendice superiori a ml. 2,50 e si dovrà privilegiare la realizzazione di interventi che assecondino la morfologia del suolo su cui si interviene.


Negli ambiti esondabili è vietata qualsivoglia edificazione. Sono consentite strutture leggere ed elementi di arredo. Per tali zone sarà necessario un piano di intervento e di messa in sicurezza che l’Amministrazione Comunale dovrà attivare con il concorso delle competenti autorità sovraordinate.


Nelle aree di pericolosità e di rischio, come individuate nel Piano stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni gravitazionali e Processi erosivi della Regione Abruzzo si applicano i divieti e le prescrizioni di cui al Piano stesso.



Art. 69 - Aree e siti archeologici


Nelle aree direttamente interessate da resti archeologici, come definite alla Carta archeologica della Provincia di Pescara, si applicano le norme di salvaguardia di cui all’art. 90 del D.L. 22 gennaio 2004 n. 42 e all’art. 89 delle NTC del PTCP.

























TITOLO V - NORME FINALI




Art. 70 - Aree attrezzate per emergenze e calamità naturali


Sono destinate a servire come aree attrezzate per le esigenze della Protezione Civile in caso di calamità naturale gli spazi del campo sportivo e delle adiacenti attrezzature scolastiche, nonché la piazza e la zona sportiva da realizzare site in località Terrarossa.



Art. 71 – Beni del Demanio dello Stato.


Tutti i beni del Demanio dello Stato (pubblico e/o patrimoniale, sia disponibile che indisponibile) non possono essere suscettibili della loro originaria destinazione e sugli stessi non possono in alcun modo incidere atti o attività di terzi (soggetti privati o pubblici) che, ove posti in essere, sono isanabilmente viziati e perciò radicalmente nulli e senza effetto.


Ne consegue che tutti gli eventuali vincoli, limitazioni o pregiudizi ai beni demaniali scaturenti dal nuovo P.R.G. in argomento sono da ritenersi illegittimi, e pertanto da abolirsi e/o rendersi inoperanti anche con apposite disposizioni.



Art. 72 - Norme per favorire il miglioramento della qualità costruttiva.


Nel caso di ristrutturazione edilizia o di nuova edificazione, al fine di favorire modalità costruttive che tengano conto dei criteri della bioedilizia, del contenimento dei consumi energetici, dello sviluppo di fonti energetiche alternative e del miglioramento dei valori minimi relativi alle normative sugli inquinamenti acustici ed atmosferici, l'Amministrazione comunale potrà emanare uno specifico disciplinare che regolamenti l'attribuzione di premi di cubatura.


Gli incentivi volumetrici attribuiti non potranno esorbitare il 20% della volumetria consentita, e/o riduzione degli oneri concessori (quota relativa al costo di costruzione) come specificato al Tit. III del REC.


Il disciplinare stabilirà, al fine della valutazione dei progetti e dell'attribuzione degli incentivi, scale di attribuzione di valori basati su:


L'applicazione dei meccanismi premiali è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del disciplinare sopra menzionato.



Art. 73 - Trascrizione in mappa


Presso l'Ufficio Tecnico Comunale è conservata una copia delle mappe catastali vigenti, firmate dal Sindaco, secondo le modalità di cui all'art. 61 della L.U.R. 18/83, su cui sono registrati gli asservimenti conseguenti all'attività costruttiva. Tali asservimenti decadono solo nel caso di modifica della destinazione di piano.




Art. 74 – Documentazione relativa al Piano di Lottizzazione (PdL) convenzionato


Nelle zone nelle quali il PRG prevede lo strumento attuativo, ove questo non sia redatto per iniziativa comunale, i proprietari o aventi titoli possono presentare piani di lottizzazione convenzionata per una superficie non inferiore all’unità insediativa indicata dalle norme che disciplinano le varie zone.


Il PdL deve indicare:

  1. l’inquadramento nello strumento urbanistico generale;

  2. la delimitazione del piano con indicazione degli elementi catastali in scala non inferiore a 1:1000.

  3. Le aree e gli edifici da sottoporre a vincoli di salvaguardia, per motivi di interesse paesistico, storico artistico, ambientale, nonché i vincoli a protezione delle infrastrutture e delle attrezzature di carattere speciale.

  4. Gli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, produttivi, terziari, precisando la suddivisione in lotti, lo schema planivolumetrico degli edifici con la relativa destinazione d’uso e tipologie edilizie.

  5. Le aree per le attrezzature di interesse pubblico ed i beni da assoggettare a speciali vincoli e servitù.

  6. La rete viaria carrabile e pedonale, gli spazi di sosta e parcheggio, con la precisazione dei principali dati plano altimetrici e degli allacciamenti alla viabilità urbana.

  7. La progettazione di massima per la realizzazione o l’adeguamento delle reti fognanti, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione dell’energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonché di ogni altra infrastruttura necessaria all’insediamento.

  8. Gli edifici destinati a demolizione, ovvero soggetti a altra categoria di intervento.

  9. Le norme tecniche di attuazione.

  10. Gli elenchi catastali delle proprietà.

  11. Lo schema di convenzione in conformità dell’art. 12 delle presenti norme.

































APPENDICE



P.R.G. (Approvato dal C.P. il 12/04/89) Scala 1:4000



Località Valloreo

Località Sette Vacche











































INDICE



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI


CAPITOLO I - GENERALITÀ


Art.

1

-

Campo di applicazione del PRG


Pag. 2

Art.

2

-

Elaborati del PRG


Art.

3

-

Applicazione del P.R.G.

Pag. 3


CAPITOLO II-PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI


Art.

4

-

Definizioni, indici e termini specifici

Pag. 4

Art.

5

-

Applicazione dei parametri urbanistici ed edilizi

Pag. 8

Art.

6


Interventi sul patrimonio edilizio ed urbanistico



CAPITOLO III - MODALITÀ DI ATTUAZIONE


Art.

7

-

Modalità di attuazione

Pag. 13

Art.

8

-

Intervento diretto


Art.

9

-

Permesso di costruire in deroga

Pag. 14

Art.

10

-

Intervento urbanistico preventivo

Pag. 15

Art.

11

-

Comparto di attuazione unitaria

Pag. 16

Art.

12

-

Convenzione relativa agli strumenti attuativi e ai P.U.E.


Art.

13

-

Destinazioni d’uso

Pag. 17

Art.

14

-

Divisione del territorio in zone

Pag. 18



TITOLO II – IL SISTEMA INSEDIATIVO


CAPITOLO I – ARTICOLAZIONE DEGLI ELEMENTI E DEGLI USI


Art.

15

-

Obiettivi generali

Pag. 19

Art.

16

-

Standard urbanistici



CAPITOLO II – ZONE RESIDENZIALI


Art.

17

-

Zone residenziali

Pag. 21

Art.

18

-

Zone di conservazione e di riqualificazione - A1

Pag. 22

Art.

19

-

Zone di conservazione e di ristrutturazione urbana - A2

Pag. 27

Art.

20

-

Zone di conservazione del verde privato - A3

Pag. 29

Art.

21

-

Zone di completamento urbano - B1

Pag. 30

Art.

22

-

Zone di completamento lineare e dei nuclei sparsi - B2

Pag. 31

Art.

23

-

Zone da riconvertire all'uso residenziale - B3

Pag. 33

Art.

24

-

Zona di espansione di connessione urbana - C1


Art.

25


Zone di espansione per edilizia economica e popolare - C2

Pag. 35

Art.

26

-

Zone di espansione per la formazione di nuove centralità urbane - C3



CAPITOLO III - ZONE PRODUTTIVE


Art.

27

-

Zone produttive - D

Pag. 39

Art.

28

-

Zone produttive da riqualificare - D1

Pag. 40

Art.

29

-

Zone produttive terziarie di completamento - D2

Pag. 42

Art.

30

-

Zone produttive terziarie di espansione - D3

Pag. 42

24